Sez. 1, Sentenza n. 1274 del 14/03/1978 (Rv. 390638 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE - NOZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE - NOZIONE.*
Lo stato d'insolvenza, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, consiste nell'oggettiva impossibilita in cui si trova l'imprenditore, con riferimento al momento della dichiarazione medesima, di far fronte, per il venir meno delle normali condizioni di liquidita e di credito, tempestivamente e con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni. Pertanto, le circostanze inerenti alla concreta sussistenza o meno di una o piu obbligazioni rimaste inadempiute, al loro ammontare, al rapporto fra passivo ed attivo dell'impresa, alla possibilita o meno di estinguere i debiti dopo la dichiarazione di fallimento, senza far ricorso a liquidazione di attivita, se non possono considerarsi decisive, singolarmente esaminate, al fine dell'affermazione o negazione dello stato d'insolvenza, costituiscono, d'altra parte, elementi presuntivi idonei ad evidenziare, ove valutati nel loro insieme, la ricorrenza o meno dell'indicata obiettiva incapacita dell'imprenditore a fronteggiare i propri impegni. (V 3250/73, mass n 367095; (V 1036/72, mass n 357396).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)