diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2104 del 22/02/1993 (Rv. 481021 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Posizione processuale delle parti | Immodificabilità - Questione della non integrità del contraddittorio - Deduzione nel giudizio di rinvio - Inammissibilità - Limiti - Pregiudizio dei litisconsorti pretermessi - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481021-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Posizione processuale delle parti

Il giudizio di cassazione rende immodificabile la determinazione dei soggetti del rapporto processuale, e preclude in sede di rinvio l'esame della questione della non integrità, anche originaria, del contraddittorio nelle precedenti fasi di merito, in quanto non eccepita dalle parti in detto giudizio o rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità; tale preclusione ha effetto solo per i litisconsorti presenti in causa e non pregiudica i diritti dell'eventuale litisconsorte pretermesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 102, Cod. Civ. art. 324, Cod. Civ. art. 383, Cod. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)