Sez. 3, Sentenza n. 11614 del 18/11/1998 (Rv. 520790 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Questione pregiudiziale che non ha costituito oggetto della decisione della Corte di legittimità - Esame in sede di rinvio - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio resta precluso l'esame di ogni questione logicamente pregiudiziale ed incompatibile, non rilevata dalla Corte di Cassazione o perché non investita della sua decisione da un motivo di ricorso o anche perché la questione, pur in ipotesi rilevabile d'ufficio, non lo è stata. La pronunzia della Cassazione non può essere rimessa in discussione nel giudizio di rinvio in base a questioni del tipo sopra indicato, perché il giudizio di rinvio costituisce una prosecuzione di quello di cassazione; può esserlo solo in base a fatti sopravvenuti al passaggio in decisione della causa in appello o a mutamenti normativi successivi alla pubblicazione della sentenza di cassazione (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che non potesse essere proposta nel giudizio di rinvio un'eccezione di giudicato, atteso che la Cassazione aveva accolto il ricorso senza che fosse sollevato o affrontato il problema del giudicato).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)