Sez. 1, Sentenza n. 5050 del 28/04/1992 (Rv. 477013 - 01)
Agricoltura - Boschi e foreste - Vincoli forestali - In genere | Infrazioni amministrative per il taglio di piante in boschi vincolati - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Condizioni - Idoneità del taglio ad arrecare concreto danno al bosco - Necessità - Esclusione.
Agricoltura - Boschi e foreste - Vincoli forestali - In genere
In tema di infrazioni amministrative per il taglio di piante in boschi vincolati, sono soggetti a sanzione amministrativa, per il coordinato disposto degli artt. 8 e 26 del r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267 (nella specie applicabile in virtù dell'art. 7 della legge Regione Friuli Venezia Giulia 8 aprile 1982 n. 22), coloro che, in mancanza della prescritta autorizzazione, abbiano tagliato le piante nei boschi suddetti in contravvenzione alle prescrizioni approvate dagli organi regionali competenti (in particolare, con decreto presidente giunta regionale Friuli Venezia Giulia 25 gennaio 1982 n. 26), senza che, al fine della sussistenza dell'infrazione, sia necessario che il taglio, integrante violazione delle dette (legittime) prescrizioni, sia anche idoneo, nel singolo caso, ad arrecare concreto danno al bosco.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 30/12/1923 num. 3267 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decr. Pres. Giunta Reg. Friuli-Venezia-Giulia 25/01/1982 num. 26, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 08/04/1982 num. 22 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)