Sez. 1, Sentenza n. 1223 del 02/02/1995 (Rv. 490207 - 01)
AGRICOLTURA - BOSCHI E FORESTE - POLIZIA FORESTALE | Violazioni agli artt. 130 e 26 del R.D. n. 3267 del 1923 per il taglio di pianta in un bosco - Accertamento da parte del Corpo Forestale regionale - Ammissibilità - Controllo sul patrimonio boschivo - Attribuzione agli organi delle Comunità montane - Irrilevanza.
AGRICOLTURA - BOSCHI E FORESTE - POLIZIA FORESTALE
L'attribuzione agli organi delle comunità montane dei compiti di controllo sul patrimonio boschivo ubicato nelle loro circoscrizioni non preclude il potere del Corpo forestale regionale (nella specie, della Regione Friuli Venezia Giulia) di procedere all'accertamento delle violazioni agli artt. 130 e 26 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 per il taglio di piante in un bosco, atteso che l'art. 13, comma quarto, della legge 24 novembre 1981 n. 689 legittima all'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative pecuniarie anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, tra i quali rientrano gli agenti forestali.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3267 art. 130, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)