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Sez. 1, Sentenza n. 1071 del 04/10/1985 Ud. (dep. 30/01/1986) Rv. 171737 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - MUNIZIONI - DETENZIONE ABUSIVA - DETENZIONE DI ESPLOSIVO PER CARTUCCE DA FUCILE DA CACCIA - QUANTITÀ INFERIORE AI CINQUE CHILOGRAMMI - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
Stato
decisa il 1985-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171737-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - MUNIZIONI - DETENZIONE ABUSIVA - DETENZIONE DI ESPLOSIVO PER CARTUCCE DA FUCILE DA CACCIA - QUANTITÀ INFERIORE AI CINQUE CHILOGRAMMI - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*

È punito ai sensi dell'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 ("Disposizioni per il controllo delle armi") la detenzione di esplosivo (nella specie ottocento grammi) per confezionare cartucce per fucile da caccia. In tal caso non possono trovare applicazione né l'art. 26 legge 18 aprile 1975, n. 110, il quale si riferisce alla legittimità della detenzione senza denuncia (da parte di colui che abbia già denunziato il possesso dell'arma) di mille "cartucce" a pallini per fucili da caccia, né l'art. 50 T.U.L.P.S. che si riferisce alla detenzione di esplosivo (in quantità non eccedente i cinque chilogrammi) senza licenza, ai soli fini della "prevenzione di infortuni e disastri". (contra mass n 161869).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 50, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 97, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 26 CORTE COST., DM 30/06/1982

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)