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Sez. 1, Sentenza n. 5264 del 19/11/1987 Ud. (dep. 30/04/1988) Rv. 178270 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE, COMMERCIO E DETENZIONE ABUSIVA DI ESPLOSIVI - IPOTESI DELITTUOSE DI CUI AI PRIMI QUATTRO ARTICOLI DELLA LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895 - IPOTESI CONTRAVVENZIONALI PREVISTE DAL CODICE PENALE - CASI DI APPLICABILITÀ - FATTISPECIE: QUANTITATIVO DI POLVERE DA SPARO DI POTENZIALITÀ LESIVA.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178270-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE, COMMERCIO E DETENZIONE ABUSIVA DI ESPLOSIVI - IPOTESI DELITTUOSE DI CUI AI PRIMI QUATTRO ARTICOLI DELLA LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895 - IPOTESI CONTRAVVENZIONALI PREVISTE DAL CODICE PENALE - CASI DI APPLICABILITÀ - FATTISPECIE: QUANTITATIVO DI POLVERE DA SPARO DI POTENZIALITÀ LESIVA.*

Le ipotesi delittuose previste dai primi quattro articoli della legge 2 ottobre 1967, n. 895 possono trovare applicazione solo quando si tratti di esplosivo che, per qualità e quantità, presenti micidialità equiparabile alle armi da guerra. Le indicate Disposizioni di legge si pongono come norme speciali rispetto alle analoghe ipotesi, previste come reati contravvenzionali dal codice penale, che devono trovare applicazione tutte le volte che l'esplosivo manchi di tale caratteristica. L'accertamento della pericolosità è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la suprema Corte ha rilevato che la Corte di merito, pur fondando la propria decisione su argomentazioni del tutto erronee circa la normativa applicabile in materia di esplosivi, aveva esattamente configurato, quale violazione dell'art. 1 legge n. 895 del 1967, la detenzione di polvere da sparo suscettibile di diversa utilizzazione, avente il requisito della micidialità in relazione al quantitativo e alla cui potenzialità lesiva la Corte di merito aveva fatto chiaro riferimento). (Conf mass n 176671; (Conf mass n 173975; (Conf mass n 171737).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 679, Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)