diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2334 del 11/04/1984 (Rv. 434370 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - "GESTIONI SPECIALI" EX ART. 4, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N 824 DEL 1971 - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434370-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - "GESTIONI SPECIALI" EX ART. 4, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N 824 DEL 1971 - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

In tema di "benefici combattentistici", l'art. 4, quarto comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nel sancire l'operatività dell'aumento di anzianità convenzionale per le pensioni integrative a carico di "gestioni speciali", si riferisce con quest'ultima espressione non solo agli organismi deputati all'esplicazione di funzioni previdenziali integrative eretti in enti morali, bensì pure a quelli (come il fondo di previdenza del personale dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta) che, sebbene privi di personalità giuridica, costituiscono centri di imputazione autonoma di relazioni giuridiche regolate dagli accordi interni, con distinta gestione patrimoniale, senza che rilevi in contrario la locuzione "enti erogatori di pensione" dell'art. 6, secondo comma, della citata legge, attesa la genericità di siffatta indicazione, comprensiva, quindi, anche degli "enti" sprovvisti di personalità giuridica. (V 2565/77, mass n 386278).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)