Sez. U, Sentenza n. 6073 del 11/11/1988 (Rv. 460481 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE A CARICO DALLA AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA - DOMANDA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE A CARICO DALLA AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA - DOMANDA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego - la quale concerne le controversie per le quali il rapporto sia in collegamento causale con la pretesa dedotta in giudizio costituendone il momento genetico diretto e immediato - non comprende il rapporto assicurativo previdenziale, che è autonomo e non inscindibilmente legato a quello d'impiego al quale accede, e che ne costituisce solo l'antecedente, salvo che l'oggetto del giudizio coinvolga valutazioni del comportamento della pubblica amministrazione. Consegue che è devoluta alla giurisdizione ordinaria la domanda, avente ad oggetto specifico una prestazione previdenziale la quale trova nel rapporto d'impiego soltanto il suo presupposto, che non sia rivolta all'amministrazione alla quale è appartenuto l'attore e non faccia emergere alcuna necessità di integrazione del giudizio nei confronti di quest'ultima, restando irrilevante che detta domanda sia proposta contro un fondo previdenziale integrativo (nella specie, fondo di previdenza dell'ente nazionale cellulosa e carta) privo di personalità giuridica ed inerente ad un ente pubblico non economico. (V 2334/84, mass n 434370; (V 2445/83, mass n 427310; (V 2565/77, mass n 386277; (V 2565/77, mass n 386278).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)