Sez. 3, Sentenza n. 5762 del 11/04/2003 (Rv. 562096 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Diritto del mediatore - Sussistenza - Condizioni - Nesso di causalità tra l'attività svolta e la conclusione dell'affare - Sufficienza - Determinazioni interne di una delle parti - Irrilevanza - Conclusione dell'affare dopo la scadenza dell'incarico - Irrilevanza - Accertamento di fatto del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione tra loro acquirente e venditore, in modo che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta, anche se la conclusione è avvenuta dopo la scadenza dell'incarico, senza che le determinazioni interne di una delle parti possano essere ritenute idonee ad incidere sul nesso causale; l'accertamento del nesso causale costituisce apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla provvigione all'agenzia immobiliare, il cui incaricato aveva fatto visitare l'immobile, tra gli altri, a persona che, successivamente e dopo la scadenza del mandato all'agenzia, si era determinata ad acquistare contattando direttamente il venditore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)