Sez. 3, Sentenza n. 7048 del 28/07/1997 (Rv. 506309 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Diritto del mediatore - Sussistenza - Condizioni - Attività svolta - Natura determinante per la conclusione dell'affare - Necessità - Esclusione - Intervento successivo di altro intermediario - Irrilevanza.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Il diritto del mediatore alla provvigione va riconosciuto anche quando la attività da lui svolta in concreto non sia qualificabile come fattore esclusivo o determinante della conclusione dell'affare, risultando sufficiente, invece, che, rispetto a quest'ultimo, la menzionata attività presenti il solo, indefettibile carattere della completezza, e non assumendo, per contro, rilevo, una volta stipulato il negozio, la contestazione dell'esistenza di originari ripensamenti di una delle parti del rapporto di mediazione (da ritenersi inidonei ad incidere sull'efficienza causale, esclusiva o concorrente, dell'opera del mediatore), ovvero dell'eventuale, successivo intervento di altro intermediario nel corso delle stesse trattative.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)