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Sez. 3, Sentenza n. 3650 del 15/11/1974 (Rv. 372163 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONTESTAZIONE DI UN FATTO SUCCESSIVO ALLA IMPLICITA AMMISSIONE DI ESSO - ARGOMENTO DI PROVA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1974-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372163-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONTESTAZIONE DI UN FATTO SUCCESSIVO ALLA IMPLICITA AMMISSIONE DI ESSO - ARGOMENTO DI PROVA - CONFIGURABILITA.*

Nel concetto di 'contegnò cui fa riferimento l'art 116, secondo comma, cod proc civ deve ritenersi inclusa la linea difensiva assunta in giudizio dalla parte o dal suo difensore, qualora la contestazione di un fatto risulti in contrasto con la prospettazione delle precedenti tesi difensionali nelle quali sia implicita l'ammissione della circostanza poi impugnata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)