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Sez. U, Sentenza n. 2042 del 28/04/1989 (Rv. 462628 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA - IMPIEGATI E DIRIGENTI AGRICOLI - ASSICURAZIONE PRESSO L'ENPAIA.*
Stato
decisa il 1989-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462628-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA - IMPIEGATI E DIRIGENTI AGRICOLI - ASSICURAZIONE PRESSO L'ENPAIA.*

Ai sensi dell'art. 6, comma venticinquesimo, del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536 (convertito con legge 29 febbraio 1988 n. 48), che, in quanto norma d'interpretazione autentica delle Disposizioni della legge 29 novembre 1962 n. 1655 e successive modificazioni ed integrazioni, ha efficacia retroattiva ed è applicabile anche d'ufficio nei giudizi in corso, gli impiegati e i dirigenti agricoli, anche se svolgenti attività manuali, come la guida di veicoli a motore, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro esclusivamente all'e.N.P.a.I.A. (ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura), con conseguente Obbligo dei datori di lavoro di corrispondere i contributi assicurativi solo a tale ente e non anche all'i.N.A.I.L.. (V 4876/87, mass n 453498; (V 6125/86, mass n 448418).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 2, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 3, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 6 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)