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Sez. 2, Sentenza n. 4428 del 15/01/1985 Ud. (dep. 09/05/1985) Rv. 169096 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - ESTREMI - RICETTAZIONE DI VEICOLO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169096-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - ESTREMI - RICETTAZIONE DI VEICOLO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. va applicata soltanto quando il danno arrecato alla persona offesa sia di modestissima entità in rapporto al livello economico medio della collettività, al momento del commesso reato. Ne consegue che essa non è applicabile nel caso di ricettazione di un veicolo di non recente immatricolazione, ma efficiente e funzionante e del valore economico di circa cinquecentomila lire.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)