Sez. 2, Sentenza n. 7388 del 22/03/1986 Ud. (dep. 11/07/1986) Rv. 173387 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - FURTO DI AUTOVETTURA IN STATO DI VETUSTÀ, MA FUNZIONANTE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RATIO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - FURTO DI AUTOVETTURA IN STATO DI VETUSTÀ, MA FUNZIONANTE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RATIO.*
Nel furto di una autovettura, anche se in stato di vetustà, ma pur sempre funzionante, non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l'attenuazione della pena. Infatti, ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è richiesta non già una semplice scarsa gravità del danno, bensì una tenuità dello stesso che la legge definisce "speciale". (Conf mass n 144585; (Conf mass n 169096).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)