Sez. 3, Sentenza n. 3713 del 08/01/2014 Ud. (dep. 28/01/2014) Rv. 258317 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Divieto del questore di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive - Mancato svolgimento dell'incontro - Conseguenze - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (art. 6, commi primo e sesto della legge 13 dicembre 1989, n. 401), il mancato svolgimento dell'incontro sportivo implica l'insussistenza della violazione e dell'obbligo di presentarsi presso l'autorità di polizia nei tempi e modi indicati nel provvedimento del Questore e riferiti alle fasi di effettivo svolgimento delle competizioni indicate. (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione alla condotta dell'imputato che, sottoposto al divieto del questore, si era unito alla manifestazione inscenata da alcuni tifosi, dopo la sospensione della partita e in luogo distante dallo stadio dove questa avrebbe dovuto essere disputata).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)