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Sez. 3, Sentenza n. 47258 del 19/06/2014 Cc. (dep. 17/11/2014) Rv. 260738 - 01

SPORT | Turbativa nello svolgimento di competizioni agonistiche - Scavalcamento e invasione di campo - Condotta posta in essere a partita terminata - Reato previsto dall'art. 6 bis, comma secondo, L. 401 del 1989 - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260738-01

SPORT

Il reato di scavalcamento ed invasione di campo in occasione delle competizioni sportive, previsto dall'art. 6 bis, Legge 13 dicembre 1989, n. 401, è integrato anche quando la condotta illecita sia stata realizzata nello spazio temporale immediatamente successivo al fischio finale da parte del direttore di gara, essendo anche in tale fase della manifestazione sportiva vietato l'ingresso ai non addetti nell'area di gioco.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)