Sez. 1, Sentenza n. 4301 del 29/04/1999 (Rv. 525880 - 01)
CONSORZI - VOLONTARI | Convenzione urbanistica con la società lottizzatrice per la realizzazione di opere di urbanizzazione - Consorzio per la manutenzione costituito dai proprietari dei lotti - Legittimazione a pretendere dalla società lottizzatrice l'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Esclusione - Legittimazione ad agire a titolo di ripetizione di indebito soggettivo o in surrogazione ex art. 2036, terzo comma, cod. civ. per costi sostenuti dal consorzio stesso - Sussistenza.
CONSORZI - VOLONTARI
Il consorzio di manutenzione costituito dai proprietari delle singole unità immobiliari derivanti da una lottizzazione basata su convenzione urbanistica con il Comune, prevedente a carico del contraente privato la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non è legittimato a chiedere alla società lottizzatrice l'adempimento delle relative prescrizioni, poiché non è stato parte della convenzione urbanistica stessa, avente natura contrattuale e una correlativa efficacia "inter partes", e neanche è interessato all'esecuzione delle opere di urbanizzazione quale soggetto passivo delle obbligazioni "propter rem" che gravano sui proprietari "pro tempore" per oneri relativi alle opere di urbanizzazione, a norma dell'art. 28 della legge n. 765 del 1967. Tuttavia lo stesso consorzio, ove abbia provveduto ad eseguire una spesa relativa ad opere di urbanizzazione che avrebbero dovuto essere eseguite dalla società lottizzatrice, è legittimato ad agire contro quest'ultima a titolo di ripetizione di indebito soggettivo oppure (in relazione all'ipotesi in cui tale azione sia infondata nel merito, per mancanza del requisito dell'errore del "solvens") in via di surrogazione, ai sensi dell'art. 2036, terzo comma, e 1203, quinto comma, cod. civ., nei diritti al riguardo dei singoli proprietari nei confronti della stessa società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 com. 1 n. 5, Cod. Civ. art. 2036 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)