Sez. 1, Sentenza n. 11218 del 14/10/1992 (Rv. 478925 - 01)
Consorzi - Industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - Scioglimento - Del vincolo del consorziato - Cause: esclusione e recesso | Consorzi di urbanizzazione - Natura - Consortista - Recesso - Bene oggetto della partecipazione - Alienazione a favore del terzo subentrante - Condizione necessaria.
Consorzi - Industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - Scioglimento - Del vincolo del consorziato - Cause: esclusione e recesso
Nei consorzi di urbanizzazione - attraverso i quali i proprietari di terreni situati in aree destinate ad insediamenti industriali, abitativi o turistici, costituendo un rapporto atipico, con aspetti sia associativi che di realità, (derivanti, questi ultimi, dall' osservazione di obblighi "propter rem" o dalle costituzioni di reciproche servitù), si impegnano a realizzare su detti terreni i servizi, le attrezzature prescritte da strumenti urbanistici -, quando sia pattuita una durata determinata, il consortista, sia che abbia partecipato alla formazione dell'atto costitutivo contenente tale previsione o dello statuto, quale parte originaria del contratto, sia che abbia acquistato la proprietà dei terreni confinanti di altri, divenendo così membro del consorzio, non può recedere da questo senza disporre in favore di terzi - destinati a subentrargli "ob rem" nel rapporto associativo - del bene che forma oggetto della partecipazione con la sua alienazione nei casi e con le modalità fissate nell'atto costitutivo o nello statuto, anche ove nulla sia al riguardo specificato negli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 24, Cod. Civ. art. 918, Cod. Civ. art. 2602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)