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Sez. 1, Sentenza n. 4945 del 21/05/1999 (Rv. 526489 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione pecuniaria - Opposizione - Disposizione ex art. 22 comma terzo della legge 689/81 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526489-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In sede di opposizione proposta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 22, terzo comma della legge 689/81 (a mente della quale l'opponente deve, a pena di inammissibilità, allegare al ricorso in opposizione "l'ordinanza notificata"), atteso che il presupposto di tale impugnazione è proprio la materiale indisponibilità del provvedimento amministrativo per effetto della sua mancata notifica.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)