Sez. 1, Sentenza n. 18123 del 27/11/2003 (Rv. 568502 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzione pecuniaria - Opposizione in difetto di notifica dell'ordinanza ingiunzione - Cartella esattoriale notificata - Allegazione - Ricorso - Inammissibilità in limine litis - Prova certa della tardività - Necessità - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In sede di opposizione proposta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la disposizione di cui all'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - a mente della quale l'opponente deve, a pena di inammissibilità, allegare al ricorso in opposizione "l'ordinanza notificata", - va letta nel senso che all'opposizione deve essere allegata la cartella esattoriale notificata, dal momento che il recupero di tutela presuppone proprio che non vi sia alcuna ordinanza ingiunzione notificata. Anche in tali ipotesi, la pronuncia "in limine litis" di inammissibilità dell'opposizione, perché proposta oltre il termine previsto dall'art. 22, primo e secondo comma, richiede che la tardività emerga con certezza, non essendo sufficiente a giustificarla né la mancata produzione dell'involucro contenente la cartella nella spedizione a mezzo posta, né gli elementi presuntivi ricavabili dal rapporto fra la data di notifica dell'opposizione e la scadenza della prestazione prevista dalla cartella.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)