Sez. 3, Sentenza n. 937 del 02/04/1974 (Rv. 368848 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - ORDINANZA - MOTIVAZIONE - NECESSITA - LIMITI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - ORDINANZA - MOTIVAZIONE - NECESSITA - LIMITI.*
L'ordinanza emessa nella speciale procedura per la liquidazione dei diritti ed onorari in materia giudiziale, anche se non deve essere motivata come una sentenza dato il carattere sommario del procedimento, deve pur sempre indicare le ragioni della decisione adottata. (V 961'71, mass n 350896).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)