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Sez. 2, Sentenza n. 961 del 03/04/1971 (Rv. 350896 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - ORDINANZA - MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350896-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - ORDINANZA - MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

L'ordinanza emessa nella speciale procedura prevista dalla legge 13 giugno 1942 n 794 non richiede una motivazione come quella di una sentenza, dato il carattere sommario del procedimento. E pertanto sufficiente che il giudice faccia intendere il ragionamento seguito per giungere alla decisione ed indichi gli elementi di sostegno della stessa. (Conf 3271'68, mass n 336236).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)