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Sez. 1, Sentenza n. 1141 del 13/04/1972 (Rv. 357583 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - METODO INDUTTIVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357583-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - METODO INDUTTIVO - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'accertamento della capacita contributiva, agli effetti dell'imposta di famiglia, a norma dell'art 117 del tu 14 settembre 1931 n 1175 sulla finanza locale, gli organi impositori(comune, prima e commissioni tributarie, poi(possono desumere lo 'stato di agiatezzĂ , che l'imposta di famiglia mira a colpire, oltre che dall'accertamento analitico dei redditi ed in genere di qualsiasi altro tipo di entrata, da ogni altro elemento induttivo rivelatore di uno stato di agiatezza superiore a quello corrispondente alla situazione patrimoniale analiticamente accertata. (V 2201'69, mass n 341538).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)