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Sez. U, Sentenza n. 933 del 24/03/1969 (Rv. 339333 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI O PLURALITA DI ATTI - DISPOSIZIONI CONNESSE - UNICITA DI TASSAZIONE - MUTUO CONTRATTO DA UN COMUNE E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SULLE IMPOSTE DI CONSUMO O SU ALTRI CESPITI DELEGABILI PER LEGGE RILASCIATE DALL'ENTE MUTUATARIO PER L'ESTINZIONE DEL MUTUO - CONTESTUALITA DEI DUE ATTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339333-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI O PLURALITA DI ATTI - DISPOSIZIONI CONNESSE - UNICITA DI TASSAZIONE - MUTUO CONTRATTO DA UN COMUNE E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SULLE IMPOSTE DI CONSUMO O SU ALTRI CESPITI DELEGABILI PER LEGGE RILASCIATE DALL'ENTE MUTUATARIO PER L'ESTINZIONE DEL MUTUO - CONTESTUALITA DEI DUE ATTI - IRRILEVANZA.*

La risoluzione della questione sulla tassabilita o meno, in via autonoma, delle delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo, o su altri cespiti delegabili per legge, effettuata da un comune al fine della Estinzione di un mutuo contratto per l'esecuzione di opere pubbliche non e influenzata dalla circostanza che il rilascio delle delegazioni sia contenuto nello stesso atto di mutuo, ovvero che il rilascio delle delegazioni e il contratto di mutuo si trovino consacrati in due Atti separati. Posto, infatti, il carattere strumentale delle delegazioni, l'efficacia di queste, se separatamente pattuite, resta necessariamente e sospensivamente condizionata, anche ai fini fiscali, e in base allo art 17 della legge di registro, alla futura stipulazione del mutuo, che non dipende dalla mera volonta del comune, ma anche dal consenso dell'ente mutuante, e dalle necessarie approvazioni dell' autorita tutoria (art 17 legge registro e art 79 tariffa all a). E poiche i due Atti (rilascio delle delegazioni e stipulazione del mutuo) si integrano necessariamente e vicendevolmente, sia per il reciproco richiamo l'uno all'altro, sia per il loro contenuto obbiettivo, essi danno luogo ad un unico rapporto complesso che e quello che va tenuto presente ai fini della tassazione. E, se anche gli elementi del negozio unico, o dei negozi inscindibilmente connessi, risultino consacrati in piu scritture, in tal caso all'unicita del negozio (semplice o complesso) deve corrispondere unicita di tassazione, sia per il principio secondo cui uno stesso negozio non puo, ai fini della legge del registro, essere tassato che una volta sola, sia per quello, consacrato nell'art.8 della legge di registro, che la tassazione va fatta in relazione al contenuto degli Atti sottoposti a registrazione, previa la identificazione dei loro effetti anche potenziali. D'altronde lo stesso art.94 del tu sulla finanza locale (RD 14 settembre 1931, n 1175) disciplina in modo uniforme il rilascio delle delegazioni, tanto se queste tendano alla Estinzione di debiti assunti dal comune, quanto se tendano alla Estinzione di debiti da assumere dallo stesso. (V.1209-68, massima n.332708 1629-67, massima n.328432 429-67, massima n.326353).*

Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 299, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 94, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)