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Sez. 2, Sentenza n. 6776 del 17/05/2001 (Rv. 546744 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pregiudiziale penale nel nuovo codice di procedura penale - Ordinanza di sospensione del giudizio civile sul presupposto della mera presentazione di un esposto querela in sede penale - Illegittimità.
Stato
decisa il 2001-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546744-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex art. 295 cod. proc. civ., è subordinata, a norma dell'art. 211 disp. att. cod. proc. pen., alla condizione che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione o la richiesta di rinvio a giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)