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Sez. L, Sentenza n. 12141 del 14/09/2000 (Rv. 540153 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pregiudiziale penale nel nuovo codice di procedura penale - Insussistenza - Conseguenze - Principio dell'autonomia e separazione fra giudizio penale e giudizio civile - Disciplina della sospensione nel giudizio civile - Art. 295 (nuovo testo) cod. proc. civ. - Ordinanza di sospensione del giudizio civile sul presupposto della mera presentazione di un esposto-querela in sede penale - Illegittimità.
Stato
decisa il 2000-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540153-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato, né sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate e contenute nel capo secondo del Titolo primo del Libro primo del medesimo codice, con conseguente soppressione di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale nel testo dell'art. 295 cod. proc. civ. in sede di nuova formulazione di detto articolo da parte della novella introdotta dalla legge n. 353 del 1990, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della (pressoché) completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotta in giudizio. Ne deriva che è illegittima, non ricorrendo alcuna delle sopra indicate ipotesi di sospensione necessaria, l'ordinanza che abbia sospeso il processo civile ex art. 295 (nuovo testo) cod. proc. civ. sul presupposto della mera presentazione in sede penale di un esposto-querela, non essendosi neppure in presenza di un processo penale effettivamente pendente, non essendo stata ancora esercitata l'azione penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)