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Sez. 3, Sentenza n. 6568 del 19/12/1980 (Rv. 410359 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - EFFETTUATA STRAGIUDIZIALMENTE DA UN PROFESSIONISTA LEGALE INVESTITO DAL CREDITORE DEI POTERI PER REALIZZARE LA PROPRIA PRETESA - IMPUTABILITA AL CREDITORE MEDESIMO - CONDIZIONI - MANCANZA DI PROCURA SCRITTA ALLE LITI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410359-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - EFFETTUATA STRAGIUDIZIALMENTE DA UN PROFESSIONISTA LEGALE INVESTITO DAL CREDITORE DEI POTERI PER REALIZZARE LA PROPRIA PRETESA - IMPUTABILITA AL CREDITORE MEDESIMO - CONDIZIONI - MANCANZA DI PROCURA SCRITTA ALLE LITI - IRRILEVANZA.*

Gli effetti dell'atto interruttivo della prescrizione compiuto stragiudizialmente da un professionista legale, investito dal creditore dei poteri per realizzare la propria pretesa, eventualmente anche in via giudiziale, sono riferibili al creditore stesso nel cui interesse viene intimato il pagamento ed effettuata cosi la Costituzione in mora. Questa, in quanto atto giuridico in senso stretto, non soggiace alla disciplina dell'art 1324 cod civ per i negozi giuridici ed e percio valida ed efficace anche se compiuto da professionista non ancora munito di procura scritta alle liti, purche questi abbia operato come mandante del creditore, che lo abbia abilitato ad effettuare, ovvero sulla base di un piu ampio rapporto comprensivo di analogo potere.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)