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Sez. L, Sentenza n. 3380 del 16/05/1983 (Rv. 428281 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - INTIMAZIONE SCRITTA DI PAGAMENTO - NATURA - MERO ATTO GIURIDICO - CONFIGURABILITÀ - REGOLE DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART. 1362 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - RICORSO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 1363 STESSO CODICE - LICEITÀ - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428281-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - INTIMAZIONE SCRITTA DI PAGAMENTO - NATURA - MERO ATTO GIURIDICO - CONFIGURABILITÀ - REGOLE DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART. 1362 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - RICORSO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 1363 STESSO CODICE - LICEITÀ - FUNZIONE.*

L'intimazione scritta di pagamento, poiché gli effetti tipici ad essa collegati sono indipendenti dalla volontà dell'intimante diretta a produrli, non rientra fra gli Atti negoziali ma fra i meri Atti giuridici, nei confronti dei quali, non operando il richiamo della disciplina dei contratti effettuato (per i negozi giuridici unilaterali) dall'art. 1324 cod. civ., le regole di ermeneutica contrattuale sono estensibili solo per analogia, nei limiti di ammissibilità ed operatività della medesima. Consegue che, nell'interpretazione di detta intimazione, mentre va esclusa l'applicazione analogica dell'art. 1362 cod. civ., stante la irrilevanza dell'intento perseguito dall'autore dell'atto, è invece ammissibile il ricorso (in via analogica) alla disposizione dell'art. 1363 dello stesso codice, con la precisazione, peraltro, che la considerazione dell'atto nel suo complesso non è finalizzata alla ricerca dell'intento perseguito dal suo autore ma all'oggettiva riconoscibilità dell'atto medesimo da parte del destinatario. (V 6560/80, mass n 410359; (V 4144/78, mass n 393767; (V 959/78, mass n 390290).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)