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Sez. 5, Sentenza n. 11 del 15/01/1968 Ud. (dep. 25/03/1968) Rv. 107288 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO ELETTO - RIFIUTO DEL DOMICILIATARIO DI RICEVERSI L'ATTO -VALIDITA COME NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107288-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO ELETTO - RIFIUTO DEL DOMICILIATARIO DI RICEVERSI L'ATTO -VALIDITA COME NOTIFICA - ESCLUSIONE.*

In tema di notificazioni al domicilio eletto dell'imputato, nel caso in cui il domiciliatario rifiuta di riceversi l'atto non puo ritenersi che il rifiuto medesimo equivalga ad avvenuta notifica, perche non esiste nella legge penale, al contrario di quella civile (art.138 cod. proc.civ.), alcuna norma in tal senso. (Conf.104330, anno 1967, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)