Sez. L, Sentenza n. 17117 del 10/07/2013 (Rv. 627055 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Messi di conciliazione - Passaggio all'Amministrazione della giustizia - Destinazione agli uffici del giudice di pace - Modalità e condizioni - Inquadramento del personale - Successivi provvedimenti dell'amministrazione di provenienza - Ininfluenza - Efficacia retroattiva anteriore al passaggio - Irrilevanza - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di pubblico impiego, il passaggio dei messi conciliatori all'Amministrazione della giustizia, con destinazione agli uffici del giudice di pace, è avvenuto in correlazione ed in funzione della dotazione organica dei singoli uffici del giudice di pace, come fissata dal d.m. di cui all'art. 12, comma 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e, pertanto, era condizionato alle necessità di organico di ciascun ufficio e alle specifiche qualifiche funzionali richieste per il personale addetto. Ne consegue che, una volta realizzatosi detto passaggio, spetta al datore di lavoro pubblico di destinazione la gestione dell'intero rapporto e, in particolare, l'inquadramento del personale, senza che su tali aspetti possano influire le successive determinazioni dell'Amministrazione di provenienza, ancorché adottate con efficacia "ex tunc" e riferite ad epoca anteriore al transito del personale stesso. Né, del resto, appare coerente con le esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione consentire ad un ente terzo di incidere sul rapporto di lavoro presso altra P.A., derivandone un possibile pregiudizio per le prerogative organizzative e di programmazione del fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dell'ente titolare del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/1991 num. 374 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)