Sez. U, Sentenza n. 503 del 12/01/2011 (Rv. 616204 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Ente Poste Italiane - Trasferimento del lavoratore ad altra amministrazione (INPDAP) - Pregressa posizione di comando in essa - Continuazione del rapporto di lavoro - Configurabilità - Esatto inquadramento del lavoratore e disciplina del rapporto di lavoro - Spettanza all'ente di destinazione - Determinazione autoritativa da parte della Presidenza del Consiglio - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inquadramento del lavoratore operato con d.p.c.m. 7 novembre 2000 - Vincolatività - Esclusione - Accertamento del giudice di merito - Configurabilità - Criteri.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE
In tema di mobilità del personale, con riferimento al trasferimento del lavoratore dipendente dell'Ente Poste Italiane all'INPDAP, presso il quale si trovava già in posizione di comando, effettuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.l. 12 maggio 1995 n. 163, del 1995, convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273, verificandosi solo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto medesimo assimilabile alla cessione del contratto, compete all'ente di destinazione l'esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti, senza che su tali profili possa operare autoritativamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui d.p.c.m. 7 novembre 2000 - atto avente natura amministrativa, in quanto proveniente da una autorità esterna al rapporto di lavoro - non assolve alla funzione di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro, mancando un fondamento normativo all'esercizio di un siffatto potere, ma solamente a quella di dare attuazione alla mobilità (volontaria) tra pubbliche amministrazioni. Ne consegue che l'equiparazione della VI qualifica funzionale dell'Ente Poste Italiane all'area B, posizione economica B2, dell'INPDAP, contenuta nel citato d.p.c.m., non ha efficacia vincolante, dovendosi ritenere giuridicamente giustificata la verifica compiuta dal giudice di merito sulla correttezza dell'inquadramento spettante al lavoratore, sulla base dell'individuazione, nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione, della qualifica maggiormente corrispondente a quelle di inquadramento prima del trasferimento.
Riferimenti normativi: DPCM 07/11/2000, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 11/07/1995 num. 273, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 53 com. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/05/1995 num. 163 art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)