Sez. L, Sentenza n. 12533 del 28/05/2009 (Rv. 608862 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE | Retribuzione di risultato per i dirigenti - Stanziamento di risorse con deliberazione del consiglio di amministrazione di ateneo - Fonte di obbligazione per il datore di lavoro - Esclusione - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE
La deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione di un ateneo stanzia risorse per finanziarie la retribuzione di risultato da erogare ai dirigenti non costituisce da sola, a prescindere da un autonomo titolo legale o contrattuale, fonte di un'obbligazione per il datore di lavoro, atteso che gli stanziamenti di bilancio possono fungere solo da limiti di spesa. Né a contrastare l'adeguatezza di tale interpretazione vale richiamare, nel caso in cui, come nella specie, con altra delibera venga dimezzato l'importo già stanziato per il medesimo anno, la previsione dell'art. 44, secondo comma, del contratto collettivo 28 aprile 2001 per il personale dirigente dell'area 1 - a mente del quale "le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della detta retribuzione di risultato nell'anno successivo" - posto che è la stessa previsione contrattuale a contemplare l'ipotesi che le somme stanziate non siano integralmente utilizzate e che vadano a confluire nell'esercizio successivo per le stesse finalità.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 28/04/2001 art. 44 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)