Sez. L, Sentenza n. 20976 del 12/10/2011 (Rv. 619177 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Dirigenti - Retribuzione di risultato - Collegamento a obiettivi predeterminati - Erogazione a seguito del raggiungimento degli obiettivi - Sussistenza - Svolgimento di fatto di mansioni superiori - Sufficienza - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, l'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. del personale dirigente dell'Area 1 1998 - 2001 Comparto Ministeri, stabilisce che la retribuzione di risultato, comprensiva della quota fissa minima di cui si compone, è erogata solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi previamente determinati cui la stessa è correlata. Ne consegue che deve escludersi che tale retribuzione possa spettare per il solo fatto dello svolgimento di funzioni superiori.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/04/2001 art. 44 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)