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Sez. 3, Sentenza n. 3563 del 07/04/1998 (Rv. 514297 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Locazione immobiliare - Controversia - Violazione del criterio del luogo ove si trova la cosa - Eccezione sollevata per la prima volta con l'istanza per regolamento di competenza - Ammissibilità - Preclusione ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., novellato con legge 353/1990 - Esclusione - Ragioni - Inderogabilità territoriale per legge.
Stato
decisa il 1998-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514297-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

Nella controversia di locazione di immobili urbani l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Pretore del luogo ove si trova la cosa, non è soggetta alle preclusioni previste dall'art. 38 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 4 legge 26 novembre 1990 n. 353, perché tale competenza territoriale, stabilita per legge, rientra nella previsione dell' ultima parte dell'art. 28 cod. proc. civ. e pertanto le parti possono sollevare la relativa questione per la prima volta anche dopo una sentenza di incompetenza per materia - nella specie del Tribunale, a favore del Pretore - in sede di ricorso per regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)