Sez. 5, Sentenza n. 7668 del 16/05/2003 (Rv. 563194 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | INVIM decennale - Esenzione ex art. 25 secondo comma, lett. d) del d.P.R. n. 643 - Presupposti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
L'esenzione prevista nell'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 in materia di I.N.V.I.M. decennale si applica solo agli immobili che abbiano ricevuto la destinazione ivi prevista per l'intero decennio di riferimento dell'applicazione dell'imposta, senza che possa essere ridotta e commisurata ai periodi di effettivo impiego.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)