Sez. 5, Sentenza n. 5728 del 16/03/2005 (Rv. 580219 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | INVIM decennale - Immobili strumentali previsti dall'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. n. 643 del 1972 - Esenzione dall'imposta - Cessazione del rapporto di strumentalità nel corso del decennio - Assoggettamento ad imposta - Incremento imponibile - Determinazione - Valore iniziale del bene - Accertamento - Criterio - Esclusivo riferimento al valore del bene all'inizio del decennio.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
In tema di INVIM decennale di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, qualora nel corso del decennio cui si riferisce l'imposta dovuta venga meno la destinazione dell'immobile all'esercizio dell'attività commerciale e, quindi, il diritto alla esenzione dal tributo, prevista dall'art. 25, secondo comma, lett. d), del citato decreto (comma sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694), l'incremento di valore imponibile va determinato assumendo come valore iniziale del bene non quello che esso aveva alla data dell'acquisto, né quello risultante al momento della cessazione della utilizzazione strumentale, bensì esclusivamente il valore corrispondente alla data di inizio del decennio di riferimento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)