Sez. L, Sentenza n. 4424 del 26/07/1984 (Rv. 436325 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - COMMISSIONE PER IL COLLOCAMENTO - NULLA OSTA RICHIESTO DALL'ART. 33, UNDICESIMO COMMA, LEGGE N. 300 DEL 1970, AI FINI DEL PASSAGGIO DIRETTO DI UN LAVORATORE DA UN'AZIENDA AD UN'ALTRA - COMPETENZA DELLA SEZIONE DI COLLOCAMENTO - EFFETTI DEL NULLA OSTA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - COMMISSIONE PER IL COLLOCAMENTO - NULLA OSTA RICHIESTO DALL'ART. 33, UNDICESIMO COMMA, LEGGE N. 300 DEL 1970, AI FINI DEL PASSAGGIO DIRETTO DI UN LAVORATORE DA UN'AZIENDA AD UN'ALTRA - COMPETENZA DELLA SEZIONE DI COLLOCAMENTO - EFFETTI DEL NULLA OSTA.*
Il nulla osta richiesto dall'art. 33, undicesimo comma, della legge n. 300 del 1970, ai fini del passaggio diretto di un lavoratore da una azienda ad un'altra è riservato alla Competenza della Sezione di collocamento e non a quella della commissione per il collocamento, prevista invece allorché si tratti di avviamento conseguente a richiesta nominativa ed, a differenza dell'omonimo provvedimento richiesto in tale ultima ipotesi, non essendo attinente ad un vero e proprio avviamento al lavoro, comporta esclusivamente un accertamento di mera legittimità, preordinato alla prevenzione di frodi alla disciplina del collocamento ed atteggiantesi come una condicio iuris, ai fini dell'efficacia dell'assunzione, senza che gli si possa riconoscere influenza ai fini della individuazione del momento in cui è stato concluso il contratto di lavoro, che può essere indifferentemente, anteriore o posteriore alla richiesta di nulla osta e che implica accertamenti di fatto, riservati al giudice del merito. (nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito, essendo chiamati a stabilire in quale momento era stato concluso il contratto di lavoro, al fine di accertare se il patto di prova con il medesimo stipulato fosse anteriore all'inizio delle prestazioni lavorative, avevano ritenuto di dovere collocare detto momento necessariamente dopo la richiesta del nulla osta per il passaggio diretto, argomentando soltanto dalla natura di tale provvedimento e senza una specifica indagine di fatto).*
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)