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Sez. L, Sentenza n. 3392 del 19/04/1997 (Rv. 503803 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Passaggio diretto da un'azienda ad un'altra - Nulla osta della sezione di collocamento - Richiesta preventiva - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503803-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO

Il nulla osta della sezione di collocamento competente, richiesto dall'art. 33, comma undicesimo, della legge n. 300 del 1970 per il passaggio del lavoratore da un'azienda ad un'altra, è un adempimento a carattere preventivo di natura sostanzialmente autorizzativa. Conseguentemente deve ritenersi soggetto alla sanzione amministrativa applicabile in caso di violazione di tale disposizione il datore di lavoro che chieda tale nulla osta successivamente all'avvenuta assunzione.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 com. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 com. 12 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)