Sez. L, Sentenza n. 7232 del 05/12/1986 (Rv. 449301 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - PENSIONI A CARICO DEL FONDO PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI - DOCUMENTO ANNUALE DELL'IMPORTO - DISCIPLINA APPLICABILE - IMPORTO RISULTANTE AL MOMENTO DELLA PEREQUAZIONE IN MISURA SUPERIORE O INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO - RILEVANZA - IMPORTO DELLA PENSIONE ORIGINARIA IN MISURA SUPERIORE O INFERIORE AL MINIMO DELL'EPOCA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - PENSIONI A CARICO DEL FONDO PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI - DOCUMENTO ANNUALE DELL'IMPORTO - DISCIPLINA APPLICABILE - IMPORTO RISULTANTE AL MOMENTO DELLA PEREQUAZIONE IN MISURA SUPERIORE O INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO - RILEVANZA - IMPORTO DELLA PENSIONE ORIGINARIA IN MISURA SUPERIORE O INFERIORE AL MINIMO DELL'EPOCA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
L'aumento annuale dell'importo delle pensioni a carico del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti è soggetto, a decorrere dall'1 gennaio 1976, e con effetto dall'1 gennaio di ciascun successivo anno, alla disciplina (più favorevole) prevista nei primi quattro commi dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e nell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 (disciplina che ha introdotto il meccanismo della perequazione automatica annuale delle pensioni) oppure (ai sensi del quinto comma dello stesso art. 10 cit.) alla normativa (meno favorevole) dettata dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e dall'art. 9 della cit. Legge n. 160 (normativa che prevede un sistema di aggancio alla dinamica retributiva del settore industriale) a seconda che l'importo anzidetto, al momento della perequazione, risulti superiore od inferiore al trattamento minimo, restando irrilevante, al fine di stabilire quale delle due dette discipline di perequazione debba essere applicata, il fatto che la pensione fosse originariamente, alla data della prima liquidazione, di importo superiore od inferiore al minimo dell'epoca. (Conf 705/85, mass n 438913).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 159 art. 19, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)