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Sez. L, Sentenza n. 705 del 02/02/1985 (Rv. 438913 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - PENSIONI A CARICO DEL FONDO PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI - AUMENTO ANNUALE DELL'IMPORTO - DISCIPLINA APPLICABILE - IMPORTO RISULTANTE AL MOMENTO DELLA PEREQUAZIONE IN MISURA SUPERIORE O INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO - RILEVANZA - IMPORTO DELLA PENSIONE ORIGINARIA IN MISURA SUPERIORE O INFERIORE AL MINIMO DI ALLORA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438913-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - PENSIONI A CARICO DEL FONDO PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI - AUMENTO ANNUALE DELL'IMPORTO - DISCIPLINA APPLICABILE - IMPORTO RISULTANTE AL MOMENTO DELLA PEREQUAZIONE IN MISURA SUPERIORE O INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO - RILEVANZA - IMPORTO DELLA PENSIONE ORIGINARIA IN MISURA SUPERIORE O INFERIORE AL MINIMO DI ALLORA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

L'aumento annuale dell'importo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è soggetto, a decorrere dall'1 gennaio di ciascun anno, alla disciplina (più favorevole) indicata nei primi quattro commi dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e nell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 oppure (ai sensi del quinto comma dello stesso art. 10 citato) alla disciplina (meno favorevole) dettata dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (e dall'art. 9 della legge n. 160 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni), a seconda che l'importo anzidetto risulti, al momento della perequazione, superiore o inferiore al trattamento minimo, restando irrilevante, al fine di stabilire quale delle due dette discipline di perequazione automatica debba essere applicata, il fatto che la pensione fosse originariamente (e cioè alla data della prima liquidazione) d'importo superiore o inferiore al minimo di allora. (Conf 2573/84, mass n 434590, prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 19 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)