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Sez. 2, Sentenza n. 855 del 29/11/1999 Ud. (dep. 25/01/2000) Rv. 216514 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Mancata verbalizzazione di dichiarazioni - Nullità o inutilizzabilità delle stesse - Esclusione - Testimonianza "de relato" sul loro contenuto - Possibilità.
Stato
decisa il 1999-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216514-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

La mancata verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute,, in contrasto con quanto prescritto dall'art.357 cod. proc. pen., non integra di per sè ipotesi di nullità o di assoluta inutilizzabilità di dette dichiarazioni attesoché nessuna sanzione in tal senso è prevista dalla succitata norma. Nulla impedisce, quindi, salvi i limiti stabiliti nell'art.350, commi sesto e settimo, cod. proc. pen., che del loro contenuto venga fatta relazione all'autorità giudiziaria e che, comunque, l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria renda testimonianza "de relato".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)