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Sez. 1, Sentenza n. 4582 del 30/06/1999 Cc. (dep. 17/07/1999) Rv. 214017 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Mancata verbalizzazione di dichiarazioni - Nullità o inutilizzabilità delle stesse - Esclusione - Relazione all'a.g. o testimonianza "de relato" sul loro contenuto - Possibilità - Estensione anche alle dichiarazioni rese da soggetti indicati nell'art. 210 cod. proc. pen. - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214017-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

La mancata verbalizzazione, da parte della polizia giudiziaria, in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 357 cod. proc. pen., di dichiarazioni da essa ricevute, non costituisce, di per sè, causa di nullità o di assoluta inutilizzabilità, sotto qualsiasi forma, di dette dichiarazioni. Ne consegue, pertanto, che, salvi i divieti stabiliti nell'art. 350, commi sesto e settimo, cod. proc. pen., del loro contenuto può essere fatta relazione all'autorità giudiziaria e che all'occorrenza l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria può rendere, su di esso, testimonianza "de relato", sempre che tale testimonianza non venga utilizzata come prova nei confronti dello stesso soggetto che ha rilasciato le dette dichiarazioni. Ciò vale anche nel caso che si tratti di dichiarazioni rese da soggetti contemplati nell'art. 210 cod. proc. pen., posto che l'eventuale nullità, non assoluta, derivante dalla violazione dell'art. 351, comma primo bis, cod. proc. pen. (il quale, nel presupposto che le dichiarazioni vengano verbalizzate, prescrive che ad esse abbia diritto di assistere il difensore del dichiarante), può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 182, comma primo, cod. proc. pen., soltanto dall'interessato, cioè dal soggetto che avrebbe avuto diritto a fruire dell'assistenza difensiva. (Fattispecie relativa all'emissione di provvedimento di custodia cautelare in carcere, ritenuta legittima, sulla base del contenuto di dichiarazioni accusatorie di coimputato non verbalizzate, ma trasfuse in relazioni di servizio della p.g., utilizzate a seguito del decesso del dichiarante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)