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Sez. 1, Sentenza n. 3403 del 07/06/1985 (Rv. 441070 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - IN GENERE - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO - AFFIDAMENTO FIDUCIARIO PROVVISORIO - PROVVEDIMENTO RELATIVO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - RECLAMABILITÀ DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441070-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - IN GENERE - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO - AFFIDAMENTO FIDUCIARIO PROVVISORIO - PROVVEDIMENTO RELATIVO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - RECLAMABILITÀ DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento, con il quale il tribunale per i minorenni, in pendenza del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, disponga in via provvisoria sul suo affidamento fiduciario, non è suscettibile di reclamo davanti alla Corte d'appello, in considerazione della natura cautelare e temporanea del provvedimento stesso, privo di contenuto decisorio su posizioni di diritto soggettivo. (V 3402/75, mass n 377547).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 septies, Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)