Sez. 1, Sentenza n. 3403 del 07/06/1985 (Rv. 441070 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - IN GENERE - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO - AFFIDAMENTO FIDUCIARIO PROVVISORIO - PROVVEDIMENTO RELATIVO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - RECLAMABILITÀ DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - IN GENERE - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO - AFFIDAMENTO FIDUCIARIO PROVVISORIO - PROVVEDIMENTO RELATIVO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - RECLAMABILITÀ DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento, con il quale il tribunale per i minorenni, in pendenza del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, disponga in via provvisoria sul suo affidamento fiduciario, non è suscettibile di reclamo davanti alla Corte d'appello, in considerazione della natura cautelare e temporanea del provvedimento stesso, privo di contenuto decisorio su posizioni di diritto soggettivo. (V 3402/75, mass n 377547).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 septies, Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)