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Sez. 1, Sentenza n. 8858 del 28/11/1987 (Rv. 456212 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - IMPUGNATIVA - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - RECLAMO - DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456212-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - IMPUGNATIVA - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - RECLAMO - DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Il decreto camerale, reso dalla Corte d'appello, Sezione per i minorenni, in Sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni sull'affidamento preadottivo, secondo la previsione degli artt. 22-24 della legge 4 maggio 1983 n. 184, è impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto non si esaurisce in un intervento di natura amministrativa, nell'ambito di una gestione pubblicistica degli interessi del minore (come invece il decreto di affidamento provvisorio o fiduciario, disposto in pendenza del procedimento per la dichiarazione di adottabilità), ma statuisce su posizioni di diritto soggettivo, in via decisoria, con attitudine cioè a spiegare effetti di giudicato sostanziale, assegnando al minore uno "status" prodromico alla successiva adozione, con il suo stabile inserimento nel nucleo familiare dei coniugi che hanno richiesto l'adozione stessa. (V 3403/85, mass n 441070; (V 2151/85, mass n 440028).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 22 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 23, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)