Sez. 3, Sentenza n. 6710 del 18/10/2017 Ud. (dep. 12/02/2018) Rv. 272117 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Operatività nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado impugnata dal solo imputato - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il divieto della "reformatio in peius" non opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per la rilevazione di una nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata. (Fattispecie in cui nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado per omessa notifica del decreto di citazione al difensore, l'imputato era stato condannato ad una pena superiore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Cod. Pen. art. 525
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)