Sez. 2, Sentenza n. 24820 del 25/02/2009 Ud. (dep. 16/06/2009) Rv. 244453 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Operatività nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il divieto della "reformatio in peius" non opera nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado, disposto dal giudice di appello, per la rilevazione di una nullità che travolge l'intero giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)