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Sez. 3, Ordinanza n. 21880 del 26/06/2026 (Rv. 679056-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Indebito oggettivo - Prescrizione - Dies a quo - Nullità - Pagamento - Decorrenza immediata - Risoluzione - Giudicato - Decorrenza differita.
Stato
decisa il 2026-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679056-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

In tema di indebito oggettivo, al fine dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto alla restituzione, deve distinguersi se gli effetti restitutori, conseguenti alla mancanza della causa solvendi, derivino da una sentenza di nullità ovvero di risoluzione; in caso di nullità del contratto accertata giudizialmente, il termine di prescrizione decorre dal pagamento e non dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la carenza originaria del suo titolo giustificativo, mentre, in caso di risoluzione giudiziale del contratto, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, avente natura costitutiva, che accerta la carenza soltanto sopravvenuta della causa solvendi.

Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)