diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 18605 del 08/06/2026 (Rv. 679039-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Indebito originario e indebito cd. sopravvenuto - Termine di prescrizione - Diversa decorrenza - Fondamento - Fattispecie. PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679039-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

In tema di indebito oggettivo, la prescrizione dell'azione di ripetizione inizia a decorrere dal pagamento, ove quest'ultimo sia privo di giustificazione giuridica sin dal momento in cui è eseguito (cd. indebito originario), poiché il diritto alla restituzione sorge in tale momento, mentre ove la causa del pagamento, inizialmente dovuto in base a un titolo valido ed efficace, sia venuta meno in un momento successivo (cd. indebito sopravvenuto), il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che rimuove il titolo originario, come nel caso di annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, giacché il diritto alla restituzione sorge solo quando il venir meno della causa solutionis è accertato con efficacia costitutiva. (Nella specie, con riguardo ad un pagamento IVA che era stato giudizialmente accertato non essere dovuto fin dalla sua esecuzione, la S.C. ha cassato la pronuncia d'appello che aveva reputato non prescritta l'azione di ripetizione e, decidendo nel merito, ha rigettato la relativa domanda giudiziale).

Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)