Sez. L, Sentenza n. 9341 del 19/04/2007 (Rv. 596421 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità - Misura - Calcolo - Retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese precedente alla cessazione del rapporto - Configurabilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Il calcolo dell'indennità giornaliera di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità dev'essere compiuto secondo l'art. 16 legge n. 1207 del 1971, interpretato secondo la relativa circolare Inps favorevole alla lavoratrice, poiché le circolari emesse dall'ente debitore, seppure non vincolanti il giudice, possono valere per determinare il contenuto della prestazione a causa dell'affidamento generato nei creditori e in particolare del divieto di "venire contra factum proprium". Pertanto il beneficio va calcolato prendendo a base la retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga mensile scaduto ed immediatamente precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità senza ulteriori limitazioni (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva calcolato l'indennità "de qua" dividendo la retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro per il numero dei giorni di calendario - in dicembre, trentuno - , senza aver riguardo ai soli giorni di effettiva occupazione, come asserito dall'INPS).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)